Sez. U, Sentenza n. 2123 del 02/04/1980 (Rv. 405784 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - RAPPORTI DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - RAPPORTI DI LAVORO CON I SUOI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
La legge 13 luglio 1966 n 559, sul nuovo ordinamento dell'istituto poligrafico dello stato, ha reso prevalenti, rispetto alle attivita imprenditoriali cui e tuttora dedito, i servizi svolti dall'istituto medesimo nell'interesse delle amministrazioni statali, mediante strumenti sottratti alla disciplina del diritto privato. Pertanto, a seguito di detta riforma, che lo sottrae alla soppressione 'di dirittò degli enti pubblici, a norma dell'art 2 primo comma della legge 20 marzo 1975 n 70, e che ha trovato successiva conferma nel distacco della Zecca dal ministero del tesoro e nella Costituzione di essa in Sezione dell'istituto poligrafico, l'istituto stesso ha assunto la natura di ente pubblico non economico, con la conseguenza che i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti, non risolti prima della riforma, integrano rapporti di pubblico impiego, devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 3239/79, mass nn 399609 e 399608; (Conf 3237/79, mass n 399607).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 2, Legge 30/04/1978 num. 154
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)