Sez. 3, Sentenza n. 48484 del 22/10/2003 Cc. (dep. 18/12/2003) Rv. 228442 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dichiarazione di inammissibilità - Condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende - Necessità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora venga dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la relativa ordinanza della corte di appello, deve essere condannato ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, sempre che non debba escludersi una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività, avendo l'Avvocatura dello Stato ritenuto di proporre il gravame secondo il rito civile, anziché con le forme e nei termini di cui al comma primo lett. a) ed al comma secondo lett. a) dell'art. 585 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)