Sez. 1, Sentenza n. 53011 del 27/11/2014 Cc. (dep. 19/12/2014) Rv. 262354 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ord. pen. - Procedimento - Ricorso per cassazione del Ministero della Giustizia - Impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile - Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale presentato ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen., il Ministero della Giustizia ricorrente per cassazione deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)