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Sez. 4, Sentenza n. 39441 del 06/11/2025 Cc. (dep. 05/12/2025) Rv. 288812-02

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Ricorso per cassazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Impugnazione dichiarata inammissibile - Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288812-02

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)