Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 16/05/1984 (Rv. 435036 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DI UN SOGGETTO MINORE - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO - PERSISTENZA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DA PARTE DEL GENITORE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DI UN SOGGETTO MINORE - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO - PERSISTENZA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DA PARTE DEL GENITORE - CONSEGUENZE.*
La cessazione della rappresentanza legale del genitore esercente la potestà sul figlio minore, a seguito del compimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, non produce automaticamente l'interruzione del processo, la quale si verifica soltanto se il procuratore del genitore esercente la potestà dichiara in udienza o notifica all'altra parte detto evento. Pertanto, in Mancanza di tale dichiarazione o notifica, il genitore conserva la capacità processuale originaria, con conseguente possibilità di compiere anche Atti di impulso del procedimento come la riassunzione del processo interrotto per un evento riguardante la controparte. (V 3132/80, mass n 406916; (V 928/79, mass n 397092).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)