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Sez. 1, Sentenza n. 9277 del 08/11/1994 (Rv. 488447 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Compimento della maggiore età da parte di un soggetto minore - Cessazione della rappresentanza uguale del genitore esercente la potestà - Interruzione automatica del processo - Esclusione - Mancata comunicazione dell'evento - Persistenza della capacità processuale da parte del genitore.
Stato
decisa il 1994-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488447-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

La cessione della rappresentanza legale del genitore esercente la potestà sul figlio minore, a seguito del compimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, non produce automaticamente l'interruzione del processo, che si verifica soltanto se il procuratore del genitore esercente la potestà dichiara in udienza o notifica all'altra parte detto evento, con la conseguenza che, in mancanza di tale dichiarazione o notifica, il genitore conserva la capacità processuale originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)