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Sez. 3, Ordinanza n. 13194 del 22/05/2008 (Rv. 603434 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di sospensione del processo "ex" art. 295 cod. proc. civ. - Ricorso per regolamento di competenza - Natura - Contenuto - Quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. - Formulazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603434-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità, tanto nell'ipotesi in cui invochi un errore del giudice nella ricostruzione in fatto del nesso tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, quanto nell'ipotesi in cui lamenti una violazione delle norme che disciplinano i rapporti tra i due giudizi, si fonda pur sempre su una pretesa violazione dell'art. 295 cod. proc. civ.. Esso, pertanto, costituendo un mezzo di impugnazione col quale si allega una violazione di legge (attinente, in sostanza, a norme sul procedimento, che sarebbero state deducibili con il ricorso di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ove non prospettabile immediatamente con il regolamento di competenza), deve necessariamente indicare il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., e non già la "chiara indicazione" del fatto controverso, la quale è richiesta per i soli ricorsi nei quali si denunci un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)