Sez. 3, Ordinanza n. 15108 del 04/07/2007 (Rv. 598703 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Quesito di diritto - Necessità - Fondamento - Impugnazione dell'ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Quesito di diritto - Indispensabilità - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l'ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. La necessità della formulazione del quesito si desume sia per il fatto che il regolamento è chiesto con ricorso, riguardo al quale sussiste la duplice esigenza che il ricorrente si assuma la responsabilità di indicare la questione da risolvere e che la Corte di cassazione sia messa nella condizione di rilevarla con immediatezza, sia per il fatto che il regolamento denuncia una violazione di norme del procedimento (riconducibile nel caso dell'ordinanza di sospensione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.), sia perché il regolamento può essere deciso a norma dell'art. 380-bis dello stesso codice di rito anche nel caso di cui al n. 5 dell'art. 375 cod. proc. civ., che è relativo anche alla mancanza dei requisiti dell'art. 366-bis cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Cod. Proc. Civ. art. 375 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)