diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 4071 del 21/02/2007 (Rv. 597288 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ricorso per regolamento di competenza - Quesito di diritto - Formulazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597288-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il ricorso per regolamento di competenza, proposto in regime di applicabilità della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto. Tale conclusione si giustifica, sia perché, pur trattandosi di mezzo di impugnazione distinto dal ricorso per cassazione (artt. 42, 43, 46 e 47 cod. proc. civ.) quanto a condizioni di proponibilità, il regolamento è chiesto alla Corte di cassazione anch'esso con ricorso (art. 47 cod. proc. civ.) e si deve fondare sulla postulazione del vizio di violazione di norme sulla competenza, così come il ricorso per cassazione per il motivo previsto dall'art. 360 n. 2 cod. proc. civ., per cui l'art. 366-bis prescrive il detto requisito, sia sulla base di un preciso riscontro normativo, che si rinviene nel nuovo art. 380-ter, là dove prevede che il procedimento di decisione del regolamento di competenza ch'esso disciplina trovi applicazione solo ove il presidente (della sezione assegnataria del ricorso per regolamento) non ritenga di provvedere ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis, che disciplina il procedimento di decisione in camera di consiglio nei casi diversi dalla decisione sul regolamento di competenza e sul regolamento di giurisdizione. Poiché tra i casi di cui a detto primo comma v'è anche quello del n. 5 dell'art. 375, primo comma novellato, che, fra l'altro, si riferisce all'ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all'art. 366-bis, appare evidente che il legislatore della riforma ha supposto l'applicabilità di questa norma, come del n. 4 novellato dello stesso art. 366, all'istanza di regolamento di competenza, poiché, se fosse altrimenti sarebbe inspiegabile il generico rinvio a tutti i casi di cui al primo comma dell'art. 380-bis e, quindi, anche a quello del n. 5 dell'art. 375, che il legislatore avrebbe dovuto invece limitare, eccettuando fra le ipotesi da esso previsto quella del difetto dei requisiti previsti dall'art. 366-bis (e quella della stessa indicazione del motivo afferente alla competenza, che, evidentemente, è riferibile all'istanza di regolamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)