Sez. 1, Sentenza n. 8899 del 15/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170664 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DOLO PREVISTO DA TALE REATO - PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - NOZIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DOLO PREVISTO DA TALE REATO - PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - NOZIONE.*
In tema di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo del reato previsto dall'art. 437 cod. pen. - che è reato di pericolo - consiste nella coscienza di non adempiere l'Obbligo giuridico di collocazione degli impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, nonostante la consapevolezza del pericolo per un determinato numero di persone. In particolare, il pericolo per l'incolumità pubblica nell'ambito del lavoro non è elemento costitutivo del delitto di rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, ma ne è la ratio che giustifica l'incriminazione. (Conf mass n 128872; (Conf mass n 144762; (Conf mass n 145569; (Conf mass n 148395; (Conf mass n 159067).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)