Sez. 1, Sentenza n. 11581 del 17/11/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209142 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Provvedimento emesso per ragione di pubblica igiene - Violazione - Illecito configurabile.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
La violazione dell'ordinanza sindacale emessa per ragioni di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 cod. pen., mentre le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934 n. 383, norma che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 cod. pen., e costituiscono un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981 n. 689, punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 38, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)