Sez. 1, Sentenza n. 1397 del 11/06/1984 Cc. (dep. 14/07/1984) Rv. 165317 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI DI RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO E DELLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO EX ART. 1 LEGGE N. 152/75 - LORO FUNZIONE - LIMITAZIONE ALLA VERIFICA DELLA PROBABILE REITERAZIONE DI ILLECITI PENALI - ESCLUSIONE - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI ATTITUDINE DI TALI ILLECITI A METTERE IN PERICOLO LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - ILLEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO FACENTE RIFERIMENTO AGLI "ULTERIORI REATI" SENZA LA VERIFICA DELLA SUDDETTA ATTITUDINE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI DI RIFERIMENTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO E DELLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO EX ART. 1 LEGGE N. 152/75 - LORO FUNZIONE - LIMITAZIONE ALLA VERIFICA DELLA PROBABILE REITERAZIONE DI ILLECITI PENALI - ESCLUSIONE - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI ATTITUDINE DI TALI ILLECITI A METTERE IN PERICOLO LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - ILLEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO FACENTE RIFERIMENTO AGLI "ULTERIORI REATI" SENZA LA VERIFICA DELLA SUDDETTA ATTITUDINE.*
Nella motivazione dei provvedimenti relativi alla libertà provvisoria, nei casi in cui questa è consentita, gli elementi di riferimento costituiti dalla gravità del fatto e dalla personalità dell'imputato, indicati dall'art. 1 della legge 22 maggio 1975 n. 152, che trovano ora perfetta corrispondenza nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen. in materia di criteri per l'emissione del mandato di cattura facoltativo, non esauriscono la loro funzione nella verifica della probabilità della reiterazione in genere di fatti costituenti illeciti penali, ma la esplicano anche e soprattutto nell'accertamento del pericolo per le esigenze di tutela della collettività. I due suddetti elementi, cioè, condizionano il giudizio di probabilità non soltanto relativamente al ripetersi di reati in genere ma anche in ordine all'attitudine di tali reati e mettere in pericolo le esigenze di tutela della collettività. La motivazione dell'ordinanza di diniego della libertà provvisoria che fa riferimento alla probabile commissione "di ulteriori reati", senza indicarne il tipo o la natura ed evidenziare la gravità e pericolosità in concreto dei futuri fatti illeciti, è, pertanto, illegittima, in quanto pone quale termine finale del giudizio prognostico un dato inconferente, sfuggendo con un'astrazione al contenuto invece specifico, in funzione del giudizio di pericolosità, della formula usata dal legislatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)