Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 (Rv. 664654 - 04)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE | Solidarietà tra coobbligati ex art. 2055 c.c. - Interruzione della prescrizione - Applicabilità dell'art. 1310, comma 1, c.c. - Conoscenza dell'atto interruttivo da parte degli altri condebitori - Necessità - Esclusione - Fondamento. PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE
Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.
Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)