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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7016 del 11/03/2020 (Rv. 657505 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Credito alla "restituzione" dei capitali investititi in prodotti finanziari azionato nei confronti della società di intermediazione proponente assoggettata a procedura concorsuale - Domanda di ammissione al passivo della società - Conseguenze - Interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati dalla CONSOB per omessa vigilanza sulla medesima società - Artt. 1310 e 2055 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657505-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE

In tema di danni patiti per perdita di capitali investiti in prodotti finanziari proposti da società di intermediazione, la domanda di ammissione al passivo di tale società, assoggettata a procedura concorsuale, che sia finalizzata alla "restituzione" dei menzionati capitali, è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della CONSOB, fondato sull'illecito extracontrattuale consistente nella mancata vigilanza sull'operato della detta società di intermediazione; infatti, deve aversi riguardo non alla differente natura, restitutoria o risarcitoria, dei crediti azionati o alla diversità delle condotte contestate e dei soggetti coinvolti, ma all'unicità dell'evento pregiudizievole che, derivando da azioni od omissioni tutte causalmente convergenti alla sua produzione, comporta una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., con conseguente applicabilità dell'effetto estensivo interruttivo della prescrizione di cui all'art. 1310, comma 1, c.c. (Nella specie, la richiesta di ammissione al passivo, fondata sulla responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., degli amministratori e dei sindaci, era stata qualificata dal giudice di primo grado come domanda di "restituzione", per inadempimento contrattuale, delle somme versate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 94, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)