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Sez. 2, Sentenza n. 6229 del 24/10/1983 (Rv. 430994 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - DECORRENZA - CONOSCENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ TRA I VIZI E L'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE IN CORSO DI CAUSA A SEGUITO DI CONSULENZA TECNICA - DATA DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430994-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - DECORRENZA - CONOSCENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ TRA I VIZI E L'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE IN CORSO DI CAUSA A SEGUITO DI CONSULENZA TECNICA - DATA DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE - RILEVANZA.*

Il termine di decadenza dell'Azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza non soltanto della gravità dei difetti, ma anche e soprattutto del loro collegamento causale all'attività di esecuzione dell'opera espletata dall'appaltatore. Pertanto, ove la conoscenza di tale collegamento causale si verifichi solo a seguito di consulenza tecnica espletata in corso di causa, il deposito di questa segna il dies a quo del suddetto termine di decadenza. (Conf 3184/82, mass n 421130; (Conf 682/82, mass n 418469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)