Sez. 2, Sentenza n. 682 del 06/02/1982 (Rv. 418469 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - DECORRENZA - CONOSCENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ TRA I VIZI E L'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE IN CORSO DI CAUSA A SEGUITO DI CONSULENZA TECNICA - DATA DI DEPOSITO DELLA CONSULENZA - MOMENTO RILEVANTE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - DECORRENZA - CONOSCENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ TRA I VIZI E L'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE IN CORSO DI CAUSA A SEGUITO DI CONSULENZA TECNICA - DATA DI DEPOSITO DELLA CONSULENZA - MOMENTO RILEVANTE.*
In tema di Azione del committente o dei suoi aventi causa, per l'affermazione della responsabilità del costruttore per gravi difetti dell'edificio, il termine annuale di decadenza, di cui all'art. 1669 primo comma cod. civ., decorre dalla data in cui venga acquisita un'apprezzabile certezza sia sull'obiettiva sussistenza dei vizi, sia sulla loro derivazione causale dall'attività di costruzione. Pertanto, ove la conoscenza di tale collegamento causale si verifichi solo a seguito di consulenza tecnica espletata in corso di causa, il deposito di questa segna il "dies a quo" del suddetto termine. (V 2855/75, mass n 376887).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)