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Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 25/05/1982 (Rv. 421130 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - PRESUPPOSTI - CONOSCENZA DEL DIFETTO E DELLE SUE SPECIFICHE CAUSE - ACCERTAMENTO - CRITERI - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 1669 COD. CIV. - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421130-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DELLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - PRESUPPOSTI - CONOSCENZA DEL DIFETTO E DELLE SUE SPECIFICHE CAUSE - ACCERTAMENTO - CRITERI - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 1669 COD. CIV. - DECORRENZA.*

Il termine di decadenza per la denuncia da parte del committente dei gravi difetti dell'edificio costruito dall'appaltatore, ai fini dell'Azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., decorre non dal momento in cui il denunziante abbia avuto conoscenza dei segni e delle manifestazioni esteriori di pericolo incombente sull'edificio, ma dal momento in cui abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa, non soltanto della gravità dei difetti stessi, ma anche e soprattutto del loro collegamento causale alla attività di esecuzione dell'opera espletata dall'appaltatore. Tale conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltre che della sua gravità, non consegue, se non raramente, alla constatazione dell'aspetto delle cose (a meno che non si tratti di manifestazioni indubbie, come cadute e rovine estese e simili avvenimenti), ma, per lo più, se si tratta di opere di una certa entità, allo espletamento di indagini tecniche, suggerite dall'ovvia prudenza di non intraprendere azioni infondate. In siffatte ipotesi il termine incomincia a decorrere dall'acquisizione della relazione del consulente tecnico, anche se il relativo accertamento si sia compiuto e concluso alla presenza dello stesso appaltatore. (Conf 2523/81, mass n 413297; (Conf 1094/81, mass n 411642; (Conf 2561/80, mass n 406295; (Conf 2855/75, mass n 376887; (Conf 1472/75, mass n 375049; (Conf 2694/70, mass n 349148).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)