diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18934 del 21/09/2004 (Rv. 577276 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina contrattuale delle ASL.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577276-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che, non avendo previsto il datore di lavoro, una ASL, una turnazione che consentisse l'interruzione del lavoro per consumare il pasto, ed anzi avendo negato espressamente l'autorizzazione a lasciare il servizio durante la pausa pranzo, costringendo il lavoratore a consumare il buono pasto al termine del normale orario di lavoro, aveva reputato che il periodo di tempo necessario per la consumazione del pasto costituisse parte integrante dell'orario di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)