Sez. 3, Sentenza n. 25494 del 30/11/2006 (Rv. 596244 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Professioni sanitarie - Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri - Poteri disciplinari - Provvedimenti - Natura amministrativa - Impugnabilità in sede giurisdizionale.
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI
Il potere disciplinare della Commissione odontoiatrica dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri si esercita non attraverso un'attività giurisdizionale, ma amministrativa; ne consegue che gli eventuali vizi del procedimento devono essere fatti valere, con denuncia di illegittimità amministrativa dei relativi atti, davanti alla Commissione centrale, e non sono deducibili, come nullità processuali, in cassazione.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)