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Sez. 3, Sentenza n. 25494 del 30/11/2006 (Rv. 596244 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Professioni sanitarie - Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri - Poteri disciplinari - Provvedimenti - Natura amministrativa - Impugnabilità in sede giurisdizionale.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596244-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

Il potere disciplinare della Commissione odontoiatrica dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri si esercita non attraverso un'attività giurisdizionale, ma amministrativa; ne consegue che gli eventuali vizi del procedimento devono essere fatti valere, con denuncia di illegittimità amministrativa dei relativi atti, davanti alla Commissione centrale, e non sono deducibili, come nullità processuali, in cassazione.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)