Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 30/07/2001 (Rv. 548608 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Professioni sanitarie - Ordine dei medici chirurghi - Poteri disciplinari - Provvedimenti - Natura amministrativa - Impugnabilità in sede giurisdizionale.
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI
Il potere disciplinare del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici si esercita non attraverso un'attività giurisdizionale, ma amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato da un organo che di questo costituisce diretta emanazione nell'interno del gruppo in relazione alla violazione degli interessi di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli, ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento. La violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa non comporta una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado ed è rilevabile anche d'ufficio, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata e deve essere fatta valere con l'impugnazione davanti alla Commissione centrale.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)