Sez. 3, Sentenza n. 6378 del 27/03/1987 Ud. (dep. 18/05/1987) Rv. 176015 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - (I.V.A.) - ALTERAZIONE IN ITINERE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO DI BENI VIAGGIANTI - REATO DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 7 D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: QUANTITÀ DI MERCE INDICATA SULLA BOLLA SOLO E DURANTE IL TRASPORTO.*
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - (I.V.A.) - ALTERAZIONE IN ITINERE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO DI BENI VIAGGIANTI - REATO DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 7 D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: QUANTITÀ DI MERCE INDICATA SULLA BOLLA SOLO E DURANTE IL TRASPORTO.*
L'alterazione di bolle di accompagnamento durante il trasporto della merce integra il delitto di cui all'ultimo comma dell'art. 7 d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 poiché intesa a realizzare il fine di eludere le Disposizioni del citato decreto. (nella specie l'imputato aveva scritto sulla bolla di accompagnamento, avvistata una pattuglia della guardia di finanza, la quantità di merce già omessa nella matrice). (contra sez. III, 15 aprile 1987, n. 765, ric. P.m. in proc. giano ed altro).*
Riferimenti normativi: DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)