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Sez. 2, Ordinanza n. 454 del 29/01/1996 Cc. (dep. 17/02/1996) Rv. 204044 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Ricorso per cassazione | Pubblico ministero sovraordinando rispetto a quello che ha partecipato al procedimento - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204044-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Ricorso per cassazione

Poiché l'art. 666, sesto comma, cod. proc. pen., abilita alla proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione le parti e i loro difensori, e poiché la parte pubblica deve identificarsi, in via esclusiva, con il rappresentante dell'ufficio di procura che ha esercitato le funzioni requirenti nel procedimento esecutivo, è inammissibile l'impugnazione proposta dal pubblico ministero dell'ufficio sovraordinato, al quale non compete un potere di surroga nello esercizio del diritto di impugnazione al di fuori dei casi previsti dalla legge (artt. 594 e 608 cod. proc. pen.), fra i quali non rientra l'impugnazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale avverso un provvedimento del pretore in veste di giudice dell'esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 594, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)