Sez. 1, Sentenza n. 3987 del 03/07/1998 Cc. (dep. 28/09/1998) Rv. 211408 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Provvedimenti del Pretore - Legittimazione del P.G. - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello, contrariamente a quanto è stabilito in relazione alle sentenze dagli artt. 594 e 608 cod. proc. pen., non è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi dal Pretore, in veste di giudice dell'esecuzione, non avendo egli un potere di surroga, al di fuori dei casi previsti dalla legge, nell'esercizio del potere di impugnazione, nei riguardi del rappresentante del pubblico ministero che esercita le funzioni requirenti presso la pretura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 594, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)