diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 08/02/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213287 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Provvedimenti del Pretore - Legittimazione al ricorso del Procuratore Generale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213287-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE

La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta in via esclusiva, per espressa designazione fatta dal legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al procuratore generale presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 nel giudizio di cognizione. Ed invero, l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del P.M. rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito, induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 594, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)