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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012 (Rv. 622866 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione - Presupposti - Previa notificazione al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, Comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622866-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, "prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca", e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)