Sez. 2, Sentenza n. 12127 del 02/07/2004 (Rv. 574046 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Programma di fabbricazione - Equiparabilità al piano regolatore, fino all'approvazione di questo - Variante al programma - Inclusione - Norma integrativa dei regolamenti edilizi - Configurabilità - Conseguenze - Legittimità dei vincoli alla proprietà privata - Distanza tra costruzioni - Applicabilità - Decorrenza - Pubblicazione nell'albo pretorio.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE
Superato il divario tra programma di fabbricazione e piano regolatore generale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 marzo 1978 n. 23, al primo, finquando non è approvato il secondo dall' organo di controllo dell'ente territoriale che lo ha adottato, va riconosciuta la funzione di strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale del territorio comunale, anche per le eventuali varianti apportate - com'è desumibile dall' art. 25 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che prevede l'approvazione degli strumenti attuativi in variante degli strumenti urbanistici generali - con conseguente legittimità dei vincoli con esso imposti alla proprietà privata anche in tema di distanze tra costruzioni, costituendo detto programma, a decorrere dalla sua pubblicazione - o da quella della variante ad esso - mediante affissione nell'albo pretorio, parte integrante dei regolamenti edilizi locali, mentre, fino a tale data, i rapporti di vicinato sono disciplinati dalle precedenti norme locali, o dall' art. 873 cod. civ., o dalle leggi speciali, non rilevando l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt.1 della legge 3 novembre 1952 n. 1902 e 3 della legge 6 agosto 1967 n. 675, integrativa dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, perché la normativa ivi contenuta è destinata a Sindaci e Prefetti per fini di interesse pubblico e non interferisce sulla disciplina dei rapporti privati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 675 art. 3, Legge 03/11/1952 num. 1902 art. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)