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Sez. U, Sentenza n. 2759 del 08/03/1993 (Rv. 481307 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - In genere | Distanze fra costruzioni - Prescrizioni di un piano di fabbricazione - Efficacia di norme giuridiche - Condizione - Trasformazione delle stesse prescrizioni, in pendenza delle procedure di approvazione del piano, in misure di salvaguardia - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481307-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - In genere

In tema di distanze fra costruzioni, le prescrizioni di un piano di fabbricazione acquistano efficacia di norme giuridiche, integrative dell'art. 873 del cod. civ., solo con l'approvazione del piano medesimo, mentre a tal fine non rileva che le stesse prescrizioni, in pendenza delle procedure di approvazione del piano, si traducono in misura di salvaguardia adottate dal sindaco o dal prefetto, atteso che l'operatività di questi provvedimenti si esaurisce nel rapporto fra le predette autorità e i rispettivi destinatari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)