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Sez. 6, Sentenza n. 30432 del 08/07/2025 Cc. (dep. 08/09/2025) Rv. 288538-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' | Applicazione della custodia cautelare in carcere - Limite di pena detentiva ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Continuazione fra i reati cui si riferisce la misura - Rilevanza - Differenze rispetto alla disciplina di cui all'art. 278 cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2025-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288538-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITA'

In tema di misure cautelari personali, il limite di pena detentiva previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'applicazione della custodia cautelare in carcere deve essere calcolato tenendo conto degli aumenti conseguenti al cumulo materiale o giuridico relativi a tutti i reati ai quali si riferisce la misura, in quanto detta disposizione riguarda la sanzione concretamente

irrogabile per i reati contestati, diversamente dalla previsione di cui all'art. 278 cod. proc. pen., secondo la quale, per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l'applicazione delle misure cautelari, non si tiene conto della continuazione, dovendo aversi riguardo alle cornici edittali previste in astratto per le singole fattispecie incriminatrici.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Cod. Pen. art. 567 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)