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Sez. 6 - , Sentenza n. 9438 del 29/01/2019 Cc. (dep. 04/03/2019) Rv. 275289 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Determinazione della pena - Continuazione - Rilevanza in ordine al limite ex art.275, comma 2 bis, cod.proc.pen. - Differenze rispetto all'art.278 cod.proc.pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275289-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di misure cautelari, ai fini del computo della pena concretamente irrogabile, previsto dall'art. 275 comma 2–bis cod. proc. pen., è necessario considerare gli aumenti di pena conseguenti al cumulo materiale o giuridico e relativi a tutti i reati cui si riferisce la misura, mentre la disposizione dell'art. 278 cod. proc. pen., secondo cui non si tiene conto della continuazione per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l'applicazione della misura cautelare, si riferisce alla determinazione dei limiti edittali previsti in astratto per l'applicazione delle misure cautelari. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la misura cautelare in carcere disposta in relazione a plurimi reati di evasione, sul presupposto che per effetto della continuazione e della conseguente possibilità di aumentare la pena base fino al triplo, il giudice di merito aveva correttamente ritenuto irrogabile, all'esito del giudizio, una pena superiore a tre anni di reclusione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 5, Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)