diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17498 del 02/09/2015 (Rv. 636917 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore - Incompetenza sopravvenuta del Tribunale di Salerno - Riassunzione della causa innanzi al giudice "ad quem" - Mantenimento dell'elezione di domicilio nella circoscrizione originaria - Comunicazione, presso la cancelleria del nuovo tribunale, del decreto di fissazione dell'udienza innanzi ad esso - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636917-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE

In relazione all'istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore, operata con la l. n. 127 del 1992, la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a tale ufficio, successiva alla declaratoria di incompetenza sopravvenuta del Tribunale di Salerno ex art. 3 della l. n. 127 cit., è ritualmente eseguita presso la cancelleria del giudice "ad quem", giusta l'art. 82, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934, nei confronti del difensore, ove questi abbia ivi riassunto la causa mantenendo, tuttavia, nella procura già conferitagli, l'originaria elezione di domicilio nella circoscrizione del tribunale "a quo", benchè "medio tempore" iscritto di ufficio presso l'Ordine degli Avvocati del primo.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 127 art. 3, Legge 06/12/1994 num. 673, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)