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Sez. 1, Sentenza n. 7658 del 27/03/2013 (Rv. 625653 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | CERTALEX - Art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - Tacita abrogazione per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 170 cod. proc. civ., delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, e degli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625653-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO

L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - non è stato tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 170 cod. proc. civ., né delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, né dagli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l'attività procuratoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 1, Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)