Sez. 3, Sentenza n. 10972 del 09/06/2004 (Rv. 573492 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Qualifica di coltivatore diretto - Attualità della qualifica in riferimento al momento in cui il riscatto viene esercitato - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto agrario, previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, l'accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo a chi intende esercitare il riscatto va accertata in riferimento all'epoca in cui il diritto di riscatto viene esercitato, in termini sia di attualità che di prospettiva futura, rimanendo irrilevante che la qualifica di coltivatore diretto in capo al soggetto e l'esistenza del contratto di affitto fossero state accertate con sentenza passata in giudicato ma in riferimento ad un momento precedente.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)