Sez. 2, Sentenza n. 1869 del 22/05/1976 (Rv. 380658 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI - EQUIPARAZIONE ALLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI - EQUIPARAZIONE ALLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI - CONDIZIONI.*
In relazione al tipo di procedimento da seguire ai fini della liquidazione delle competenze professionali degli avvocati e dei procuratori, sono da equiparare alle prestazioni giudiziali anche le prestazioni extragiudiziali, allorche queste si presentino tanto strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio, da potersi considerare in funzione strumentale o quanto meno complementare dell'attivita propriamente processuale. (Conf 838/73, mass n 363134; (V 1554/69, mass n 340427).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)