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Sez. 4, Sentenza n. 2565 del 20/04/2000 Cc. (dep. 10/05/2000) Rv. 216493 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Detenuto arrestato dopo il rinvio a giudizio - Nullità del provvedimento di differimento del colloquio - Nullità generale a regime intermedio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216493-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE

L'eventuale nullità del provvedimento con il quale sia differito l'esercizio del diritto dell'indagato detenuto di conferire con il proprio difensore non è da ricomprendere tra quelle assolute di cui all'art. 179 c.p.p., non riguardando un caso di assenza del difensore stesso in ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, bensì tra quelle di ordine generale disciplinate dall'art. 180 c.p.p.: ne consegue che detta nullità, per comunicarsi al successivo interrogatorio e alla misura cautelare, deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182 c.p.p. e, precisamente, prima dell'espletamento dell'interrogatorio medesimo. (Fattispecie relativa ad imputato arrestato dopo il rinvio a giudizio, in cui la Corte ha ritenuto che la richiesta di revoca del differimento di colloquio non equivalesse a eccezione di nullità per perdita di efficacia dell'originario decreto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 294, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)