Sez. 3, Sentenza n. 28705 del 25/05/2004 Ud. (dep. 01/07/2004) Rv. 229433 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omissione di denunce o registrazioni obbligatorie a fini previdenziali - Reato previsto dall'art. 37 legge n. 689 del 1981, ora sostituito dall'art. 116, comma diciannovesimo della legge n.388 del 2000 - Diversità con la fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori ex art. 2 della legge n. 689 del 1981.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
L'omessa registrazione o denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali, posta in essere dal datore di lavoro, già prevista come reato dall'art. 37 della legge n. 689 del 1981, è ora punita, al raggiungimento di determinate soglie di punibilità, dall'art. 116, comma diciannovesimo, della legge n. 388 del 2000; tale fattispecie è materialmente e strutturalmente diversa dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, che non può pertanto ritenersi assorbito in tale ipotesi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)