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Sez. 3, Sentenza n. 4012 del 19/02/1999 Ud. (dep. 26/03/1999) Rv. 213273 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Omissione delle registrazioni e denuncie obbligatorie - Per carenza di mezzi finanziari - Reato di cui all'art. 37 legge 689 del 1981 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213273-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

La carenza di mezzi finanziari, da cui sarebbe derivata l'impossibilità materiale di versare i contributi assistenziali e previdenziali effettivamente dovuti, non influisce in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che punisce il datore di lavoro che ometta registrazioni o denunzie obbligatorie. Ciò in quanto il lavoratore subordinato ha un diritto alla posizione previdenziale che è sostanzialmente collegato alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)