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Sez. 3, Sentenza n. 20468 del 28/02/2003 Ud. (dep. 08/05/2003) Rv. 225295 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Condono previdenziale - Ambito applicativo - Individuazione - Reato di cui all'art. 37 legge n. 689 del 1981 - Riferibilità - Reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 - Riferibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225295-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

La causa di estinzione prevista dal cd. condono previdenziale introdotto dall'art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (regolarizzazione della posizione debitoria dei soggetti tenuti ai versamenti dei contributi e premi previdenziali e assistenziali), opera nei soli confronti dell'ipotesi di reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (che punisce l'omissione o le false registrazioni o denunce obbligatorie), atteso che deve essere interpretata in senso stretto in quanto istituto di carattere eccezionale oltre che temporaneo, così che non può estendersi alla diversa ipotesi di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638 del 1983.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 226 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)