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Sez. L, Sentenza n. 12028 del 21/11/1995 (Rv. 494727 - 01)

SICILIA - TRIBUTI - RISCOSSIONE | Servizio di esattoria - Conferimento alla SO.GE.SI. S.p.A. "ex lege" regionale n. 55 del 1984 - Personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge - Conferma del trattamento economico e normativo - Riferimento alla qualifica riconosciuta alla data del 31 dicembre 1983 - Estensione al trattamento economico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494727-01

SICILIA - TRIBUTI - RISCOSSIONE

La legge Regione Sicilia 21 agosto 1984 n. 55, la quale nel disporre il conferimento, a decorrere dal 1 gennaio 1985, di tutte le esattorie siciliane alla SO.GE.SI. S.p.A. e la conferma del personale in servizio alla data della sua entrata in vigore, ha stabilito all'art. 6 che al detto personale sia garantito il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, con decorrenza dalla data di conferimento di ciascuna esattoria, ha ancorato detto trattamento alla qualifica riconosciuta ad ogni lavoratore, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, alla data del 31 dicembre 1983 allo scopo di evitare strumentali mutamenti della qualifica dei dipendenti da parte delle amministrazioni cedenti, senza peraltro disporre altresì che il trattamento economico spettante al dipendente sia quello goduto alla suddetta data del 31 dicembre 1983, la quale costituisce solo il riferimento temporale per la determinazione della qualifica (Nella specie, enunziando il principio di cui sopra, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che in applicazione dell'art.20 del contratto collettivo aziendale 26 luglio 1985 per i lavoratori SO.GE.SI aveva riconosciuto ad un dipendente, il cui trattamento globale annuo sulla base dello stesso contratto risultava inferiore a quello già spettante in virtù dei precedenti contratti, un assegno aziendale assorbibile, ritenendo che il menzionato art. 6 della legge regionale non precludesse il riconoscimento dei miglioramenti salariali spettanti in forza di accordi successivi al 31 dicembre 1983). 1

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 21/08/1984 num. 55 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)