Sez. L, Sentenza n. 1384 del 11/02/1991 (Rv. 470862 - 01)
Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (disciplina anteriore alla riforma del 1972) - Riscossione esattoriale - Personale delle esattorie e delle ricevitorie - In genere. | Scadenza o revoca della concessione per la gestione in appalto - Subingresso di altra gestione - Trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Obblighi contrattuali del precedente esattore derivanti dal pregresso rapporto di lavoro - Successione del nuovo esattore - Insussistenza - Deroga ex art. 6 della legge regione siciliana n. 55 del 1984 - Limiti.
Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (disciplina anteriore alla riforma del 1972) - Riscossione esattoriale - Personale delle esattorie e delle ricevitorie - In genere.
Le gestioni in appalto delle esattorie per la riscossione delle imposte dirette trovano origine e titolo nei provvedimenti di concessione, la cui scadenza o revoca, dando luogo ad un caso di cessazione dell'impresa, rende inapplicabile la disciplina ordinaria (art. 2112 cod. civ.) in tema di trasferimento d'azienda al personale della gestione esattoriale cessata che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, venga mantenuto in servizio ope legis (ex art. 140 t.u. n. 158 del 1963) dalla gestione che subentri a titolo originario in forza di autonoma concessione. Pertanto tale successione, per il suo carattere non derivativo, esclude che l'esattore subentrante assuma tutti gli obblighi contrattuali dell'esattore precedente derivanti dal pregresso rapporto di lavoro, mentre la speciale disciplina derogativa prevista dall'art. 6 legge regione siciliana n. 55 del 1984 - che prescrive invece l'obbligo dell'esattoria subentrante di riconoscere al personale mantenuto in servizio la qualifica (ed il trattamento economico corrispondente) che siano stati attribuiti dal precedente esattore - trova applicazione soltanto con riguardo alle qualifiche (ed al trattamento) attribuite fino al 31 dicembre 1973, come espressamente sancito dalla stessa disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 21/08/1984 num. 55 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)