Sez. 1, Sentenza n. 5413 del 13/12/1977 (Rv. 389073 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - SOMME DOVUTE ALL'APPALTATORE A SEGUITO DI CONTROVERSIA - INTERESSI - DECORRENZA - DISCIPLINA - APPALTI DELLE OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ED APPALTI CONFERITI DA ENTI NON TENUTI ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO ESECUTIVO DELL'ATTO RISOLUTIVO DELLA CONTROVERSIA - DIFFERENZE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - COMPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - SOMME DOVUTE ALL'APPALTATORE A SEGUITO DI CONTROVERSIA - INTERESSI - DECORRENZA - DISCIPLINA - APPALTI DELLE OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ED APPALTI CONFERITI DA ENTI NON TENUTI ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO ESECUTIVO DELL'ATTO RISOLUTIVO DELLA CONTROVERSIA - DIFFERENZE.*
Le norme dei capitolati generali d'appalto per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici, che, sulle somme dovute all'appaltatore a seguito di controversia, fanno decorrere gli interessi da un momento successivo alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto emesso in esecuzione dell'atto risolutivo della controversia medesima (art 40 del capitolato approvato con DM 28 maggio 1895 ed art 36 del capitolato approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063), non si applicano con riguardo agli appalti conferiti da enti per i quali non sia prevista detta registrazione (nella specie, amministrazione provinciale), ove opera il principio generale fissato dall'art 1224 cod civ, secondo cui gli interessi legali decorrono dalla data della domanda. (V 8/76, mass n 378619; (V 3958/75, mass n 378236).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DM 28/05/1895 art. 40, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)