Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 13/03/1982 (Rv. 419472 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROVERSIA - DECORRENZA - DALLA SCADENZA DI TRENTA GIORNI DOPO LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO ESECUTIVO DELL'ATTO RISOLUTIVO DELLA CONTROVERSIA - AMBITO DI APPLICAZIONE - ENTI CON ATTI NON SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROVERSIA - DECORRENZA - DALLA SCADENZA DI TRENTA GIORNI DOPO LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO ESECUTIVO DELL'ATTO RISOLUTIVO DELLA CONTROVERSIA - AMBITO DI APPLICAZIONE - ENTI CON ATTI NON SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
L'art. 36, quarto comma, del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - secondo cui sulle somme dovute all'appaltatore a seguito di controversia gli interessi legali cominciano a decorrere trenta giorni dopo la registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto risolutivo della controversia - non si applica agli appalti conferiti da enti per cui non sia prevista detta registrazione (nella specie: consorzio di bonifica), nei confronti dei quali deve operare il principio generale dettato dall'art. 1224 cod. civ., nel senso che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda, primo atto di Costituzione in mora. (V 3468/77, mass n 387284; (V 3958/75, mass n 378236; (Conf 5413/77, mass n 389073).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)