Sez. 3, Sentenza n. 9371 del 24/09/1997 (Rv. 508188 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Rivolta al direttore di una sede periferica dell'I.N.A.I.L. delegato a stipulare un contratto ma non anche a compiere i successivi atti ricettizi - Effetto interruttivo - Inammissibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La citazione in giudizio del direttore di una sede periferica dell'I.N.A.I.L., delegato a stipulare un contratto di locazione in nome e per conto dell'Istituto, ma non anche a compiere i successivi atti ricettizi, non può avere effetto interruttivo della prescrizione ex artt. 2943 e 2948 cod. civ. nei confronti dell'Istituto, neppure con effetto istantaneo quale atto di costituzione in mora, non potendosi riconoscere tale effetto ad una richiesta rivolta ad un organo privo di potere rappresentativo dell'ente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 06/07/1933 num. 1033 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)