Sez. 3, Sentenza n. 10698 del 27/09/1999 (Rv. 530300 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisioni - Composizione del collegio deliberante - Contrasto tra verbale dell'adunanza e intestazione della sentenza - Prevalenza dei dati risultanti dal verbale del'adunanza - Limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA
In tema di decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ed in ipotesi di contrasto, circa la composizione dell'organo deliberante, tra il verbale dell'adunanza e l'intestazione della sentenza, deve ritenersi, salvo prova contraria, che abbiano partecipato alla deliberazione i componenti che, secondo il relativo verbale, hanno preso parte all'adunanza, non avendo la sentenza la funzione di documentare la composizione dell'organo in sede di deliberazione della decisione, sempre che detto contrasto non riguardi componenti che risultino aver sottoscritto la decisione come presidente o estensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)