Sez. 5, Sentenza n. 23698 del 29/04/2003 Ud. (dep. 29/05/2003) Rv. 224874 - 01
NAVIGAZIONE | Delitto di blocco della navigazione previsto dall'art. 1, comma 2, d. lgs. 22 gennaio 1948 n. 66 - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost.
NAVIGAZIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del delitto di blocco della navigazione, configurato come reato di pericolo e mantenuto dalla L. 30/12/99 n. 307, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione alle altre fattispecie di blocco stradale, totalmente depenalizzato, e di blocco ferroviario, parzialmente depenalizzato, essendo la scelta del legislatore giustificata dalla superiore offensività del bene protetto ogni qualvolta il cittadino, servitosi di vie " obbligate" quali quelle percorse dai treni e dalle navi, si trovi il percorso ostruito senza poter utilizzare percorsi alternativi in violazione del principio della libertà di circolazione
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1948 num. 66 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1999 num. 507 art. 17, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)