Sez. 1, Sentenza n. 20312 del 29/04/2010 Ud. (dep. 28/05/2010) Rv. 247458 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Blocco ferroviario - Natura giuridica - Conseguenze - Elemento soggettivo - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Il delitto di blocco ferroviario (art. 1 D.Lgs. n. 66 del 1948) si configura come reato di pericolo e, pertanto, ai fini della sussistenza del necessario dolo specifico, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza e l'intenzione di ostacolare comunque la circolazione ferroviaria, a nulla rilevando che il fine della condotta sia stato solo quello di manifestare o protestare. (Fattispecie nella quale è stata anche esclusa la configurabilità della desistenza attiva, in quanto il blocco ferroviario si era protratto per almeno un'ora).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 56 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)