Sez. 1, Sentenza n. 17774 del 16/03/2001 Ud. (dep. 03/05/2001) Rv. 218719 - 01
NAVIGAZIONE | Delitto di blocco della navigazione previsto dall'art. 1, comma 2, d. lgs. 22 gennaio 1948 n. 66 - Reato di pericolo - Configurabilità - Conseguenze in tema di requisiti degli elementi oggettivo e soggettivo - Fattispecie.
NAVIGAZIONE
Il delitto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66 (cd. blocco della navigazione), si configura come reato di pericolo; ne consegue che è sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo, che la libera navigazione possa essere in concreto ostacolata e, ai fini della presenza di quello soggettivo, che nell'agente vi sia la consapevolezza (e l'intenzione) di ostacolarla comunque, indipendentemente dalla circostanza che mezzi navali abbiano tentato l'accesso alla zona oggetto del blocco e ne siano stati effettivamente impediti. (Fattispecie relativa al blocco di un porto realizzato per fini di protesta, mediante l'accostamento, alla sua imboccatura, di numerosi pescherecci, legati l'uno all'altro in modo da ostruirne, per tre quarti, l'accesso; nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea l'affermazione del giudice di merito, secondo la quale, nel reato "de quo", sarebbe sufficiente ad escludere il dolo specifico il fatto che il fine dell'azione sia solo quello di manifestare o di protestare).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/1948 num. 66 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)