Sez. L, Sentenza n. 11515 del 04/11/1995 (Rv. 494530 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Principio inderogabile di parità di trattamento dei lavoratori - Insussistenza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Nell'ordinamento giuridico non sussiste un principio inderogabile di parità di trattamento dei lavoratori dalla cui violazione discenda la nullità del trattamento differenziato a parità di lavoro, sostituito di diritto dal trattamento migliore, né dagli art. 1175 e 1375 cod.civ. può desumersi un obbligo contrattuale di praticare il trattamento più vantaggioso a tutti i lavoratori che si trovino in una situazione omologa a quella di coloro che fruiscono di una condizione di maggior favore, sempreché la disparità di trattamento non scaturisca da una delle ragioni di discriminazione specificamente vietate dalla legge. Peraltro dall'insieme dei suddetti divieti specifici di discriminazione emerge un principio generale secondo il quale non è consentito riservare a taluni lavoratori trattamenti ingiustificatamente non conformi ai complessivi assetti organizzativi adottati dall'imprenditore per la gestione dei rapporti di lavoro nell'azienda, sicché, riflettendosi tali scelte gestionali in senso modificativo sul contenuto del singolo contratto individuale di lavoro, non può escludersi che quest'ultimo, interpretato secondo il canone di buona fede alla stregua delle modifiche conseguenti alle scelte gestionali anzidette, attribuisca al singolo lavoratore il diritto di pretendere il trattamento più vantaggioso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)