Sez. U, Sentenza n. 6030 del 29/05/1993 (Rv. 482574 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - In genere | Principio di comparazione soggettiva tra lavoratori con identiche mansioni ma con diversa retribuzione e diverso inquadramento - Insussistenza - Fondamento di esso sugli art. 36 e 41 Cost. - Esclusione - Assenza del principio di parità risultante dalla contrattazione collettiva - Valutazione della relativa razionalità ad opera del giudice del merito - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad ufficiali con dieci anni di navigazione su "navi nazionali" ovvero su "navi estere".
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - In genere
Nè l'art. 36 della Costituzione - che si limita a porre il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività svolta - né il successivo art. 41 - che garantisce la libertà di iniziativa economica privata nei limiti posti dalla legge a tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana - possono individuarsi, pur dopo la pronunzia della sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte Costituzionale, come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento. Ne consegue che, in presenza di contrattazione collettiva, la quale, ai fini della qualifica spettante a lavoratori addetti ad identiche mansioni, diversifichi nondimeno la posizione di taluni di essi in relazione a determinate circostanze personali, l'assenza del suddetto principio di parità, sempre che non siano violati specifiche norme di diritto positivo, preclude al giudice del merito la valutazione della razionalità - sotto il profilo dell'inidoneità di tali circostanze ad incidere sulla detta identità delle posizioni di lavoro messe a raffronto - di siffatto regolamento degli interessi posto in essere dalle parti sociali, essendo questo riservato all'autonomia collettiva. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano dichiarato la nullità della clausola di un accordo integrativo aziendale, che attribuiva la qualifica di primo ufficiale agli ufficiali che potessero vantare il requisito di dieci anni di navigazione su "navi nazionali", con conseguente esclusione di quanti, in identica posizione, avessero, tuttavia, navigato anche o soltanto su navi estere).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)