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Sez. L, Sentenza n. 6448 del 08/07/1994 (Rv. 487329 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità | Determinazione differenziata a parità di mansioni - Violazione del principio di parità di trattamento - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487329-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità

L'attribuzione - anche da parte della disciplina collettiva - di differenze retributive a parità di mansioni non rileva come violazione del principio di parità di trattamento, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di tale principio, ma, in ipotesi di totale assenza di apprezzabili e giustificate motivazioni di dette differenze, comporta una violazione dei criteri di correttezza e buonafede, con conseguenze risarcitorie a ristoro dei danni subiti dai lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha ritenuto correttamente motivata, e perciò incensurabile in sede di legittimità, la valutazione dell'impugnata sentenza, affermativa della razionalità della previsione del contratto collettivo dei dipendenti della S.I.P. concernente il pagamento della somma di lire trentacinquemila mensili - in relazione all'assegnazione di nuove mansioni agli operatori di commutazione - solo in favore dei dipendenti già in servizio alla data del primo novembre 1984).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)