Sez. 1, Sentenza n. 454 del 21/01/2000 Cc. (dep. 29/03/2000) Rv. 215619 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Omessa deduzione della questione concernente l'inosservanza del termine previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Deducibilità nel procedimento principale - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Qualora, in sede di procedimento "de libertate" non sia stata dedotta dall'interessato la questione relativa all'inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., sul punto non si forma il giudicato cautelare, di guisa che la stessa è deducibile dinanzi al giudice del procedimento principale. (Nella specie, in precedente ricorso per cassazione, proposto avverso la decisione del tribunale del riesame, era stata dedotta la violazione dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. sotto il profilo dell'incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte del pubblico ministero; e la S.C. ha ritenuto che tale deduzione non possa ritenersi equivalente a quella dell'inosservanza del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti allo stesso tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 quinquies, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)